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Art. 10 L.R.1/2005 (somme urgenze)

Articolo 10Si tratta di interventi o lavori urgenti ed indifferibili, in applicazione dell’art. 18 della previgente legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, abrogata dalla nuova legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante “ Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia di protezione Civile “ che all’ l’art. 10 disciplina gli interventi urgenti ed indifferibili.


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